Benito Leoci
Università del Salento
L’esigenza di distinguere oltre con un nome anche con un codice o una matricola, prodotti, merci e persino persone, è molto antica, in quanto collegata alla necessità di individuare con precisione, rapidamente e senza possibilità di errori, gli stessi oggetti o persone. Esigenza accresciuta in questi ultimi decenni con la proliferazione di composti e merci di ogni genere. L’attribuzione di un codice ad una molecola, ad un’arma portatile o ad un volume risolve problemi diversi. Nel primo caso si vuole risalire alla formula e alle proprietà chimico-fisiche della molecola, nel secondo si vuole individuare il proprietario o possessore dell’arma, nel terzo caso si vuole facilitare la ricerca del volume (1) in una biblioteca o si vogliono soddisfare altre esigenze (per compilare cataloghi, per motivi contabili, ecc.). L’ultimo settore interessato da un sistema di codificazione è quello dei rifiuti. Nel mentre però negli altri casi è stato relativamente semplice contraddistinguere con un nome o un numero o una sigla l’oggetto o la persona da identificare (si pensi ai mezzi di trasporto, alle abitazioni, al libri, alle partite IVA, ecc.), in altri settori l’impresa si è rilevata più difficile del previsto. Si pensi ai composti chimici e ai loro derivati e ai rifiuti. Esaminiamo più da vicino proprio questi ultimi due settori, in particolare quello dei rifiuti per valutare l’efficacia dei sistemi proposti.
Composti e prodotti chimici
Il bisogno di individuare con precisione le caratteristiche chimico-fisiche degli elementi e dei loro composti con l’uso di simboli e nomi, nasce nel corso del 17° Secolo (2), quando inizia la trasformazione dell’alchimia in chimica. Fino a tutto il 18° Secolo è tutto un fiorire di simboli e nomi suggeriti da coloro che si occupavano di composti, elementi, reazioni chimiche, studio delle loro proprietà, ecc.
D’altra parte i tentativi di Dobereiner, Newlands, Meyer e quelli più fortunati di Mendeleev,(3) non nascono forse dalla necessità di ordinare, numerandoli, gli elementi chimici in modo da poter dedurre, senza errori, con una sola occhiata le caratteristiche e le proprietà connesse? Con l’attribuzione di un codice si vuole in definitiva raggiungere lo stesso scopo.
Per i composti chimici, il lavoro per individuare un sistema utile per attribuire loro un nome univoco e chiaro, è stato lungo e si deve giungere al 1919, quando nasce lo IUPAC (4) con il compito di individuare un metodo valido, riconosciuto universalmente, per attribuire un nome e una formula ad ogni molecola. Nel corso di tutto il 19° secolo, con l’aumento quasi esponenziale del numero di molecole che vengono sintetizzate o scoperte (se esistenti in natura), cresce il bisogno di approntare un sistema per individuarle, classificarle e descriverle. Evidentemente i più interessati sono gli editori del Chemisches Zentralblatt, poi di quelli del Berichte e infine del Chemical Abstracts e di altre serie di minore importanza. Questi si erano posti il compito di raggruppare in appositi volumi, da pubblicare periodicamente, i riassunti di articoli, riguardanti in qualche modo la chimica, che apparivano sulle riviste scientifiche europee e statunitensi; dopo la II Guerra Mondiale anche le riviste scientifiche dell’Oriente (Giappone, Corea, Cina). Andiamo per ordine.
Il Chemisches Zentralblatt nasce il 1830 a Lipsia, su iniziativa di un certo Leopold Voss, editore e Gustav T. Fechner, filosofo-fisico, sotto il nome di Pharmaceutisches Zentralblatt. L’idea è quella di pubblicare i riassunti di articoli riguardanti prodotti farmaceutici che apparivano sulle riviste tedesche e straniere. Il 1864 gli editori approntano un indice sistematico che può essere considerato come il primo sistema di classificazione e in un ceto senso di codificazione dei composti. Il 1884 con l’introduzione delle formule di struttura dei composti si ha una svolta importante nella storia del Zentralblatt.
Per quanto attiene i composti organici, il primo tentativo a livello internazionale, di approntare un sistema per denominarli viene attribuito a Kekulè, che nel 1860 organizza il primo di una serie di incontri o conferenze (5). Si discute di sistemi per denominare composti chimici anche alla Conferenza di Ginevra del 1892 (Geneva Nomenclature).
Per quanto riguarda il Berichte, il primo volume appare il 1868 col titolo Berichte der deutschen chemischen Geselschaft. In Francia il 1863 nasce il Bullettin de la Societè Chimique de France. In Gran Bretagna il Journal of the Chemical Society vede la luce il 1862.
In USA parte il 1895 la Review of American Chemical Research, su iniziativa di Arthur A. Noyes (6), che dopo due anni diventa un supplemento del Journal of the American Chemical Society (JACS). Il 1902 diventa editore del JACS William A. Noyes, cugino di Arthur, che era convinto dell’opportunità di realizzare una rivista contenente i riassunti degli articoli riguardanti argomenti di chimica, pubblicati in altre riviste specializzate negli USA e in altri paesi. Nel giro di 4 anni convince della bontà della sua idea gli editori dell’ACS ed inizia nel 1907 l'attività. I riassunti o recensioni preparati da corrispondenti volontari, vengono riuniti periodicamente in volumi, denominati Chemical Abstracts, e inviati agli abbonati e agli iscritti all'American Chemical Society.
Queste iniziative, naturalmente, accrescono la necessità di approntare un sistema di codici, per individuare i composti chimici, dalle molecole più semplici a quelle più complesse.
Il 1911 si riunisce a Parigi l’International Association of Chemical Societies (IACS), con lo scopo di stabilire, fra l’altro, la nomenclatura dei composti chimici organici ed inorganici, gli standard dei pesi atomici e delle costanti fisiche e altre caratteristiche.
Nello stesso periodo, praticamente dal 1897 al 1938, il Chemisches Zentralblatt conosce il massimo successo. Dopo la II Guerra mondiale inizia un lento declino aggravato anche dalla divisione della Germania nelle due repubbliche. Il 31 dicembre del 1969 cessano le pubblicazioni con l’uscita dalla produzione dell’Akademie Verlag della Repubblica Democratica che negli anni precedenti, con alterne vicende, aveva collaborato attivamente con la Verlag Chemie della Repubblica Federale (riuniti dal 1949 nella Gesellschaft Deutscher Chemiker). La Verlag Chemie confluisce nella American Chemical Society (ACS) per collaborare alla pubblicazione dei Chemical Abstract. Nei 140 anni di attività la Chemisches Zentralblatt (7) pubblica 140 volumi formati da 700 mila pagine, contenenti 3 milioni di riassunti e 200 mila pagine di indici. Ogni composto viene riportato col suo nome (o i vari nomi), con la sua formula, con il riassunto delle principali proprietà e indicizzato con un codice di individuazione.
Il Berichte, altra iniziativa germanica di grande successo, il 1919 viene scisso in due serie (A: Vereins-Nachrichten e B: Abhabdlungen), per assumere dal 1947 (dopo un anno di interruzione a causa di problemi post bellici) fino al 1996 il nome di Chemische Berichte. Il 1997 viene assorbito dal Dutch Journal Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, per formare la Chemische Berichte/Recueil e la Liebig Annalen/Recueil. L’anno successivo entrambe vengono fuse con altre riviste europee per formare rispettivamente l’European Journal of Inorganic Chemistry e l’European Journal of Organic Chemistry.
Per tutto il XX secolo a fronte delle alterne vicende delle riviste su accennate si contrappone l’inarrestabile ascesa del Chemical Abstracts che nel corso della prima metà del secolo conquista l’assoluto dominio del settore in tutto il mondo. Gran parte del successo viene attribuito ad un certo E. J. Crane che come editore, dal 1915 al 1956, si occupa dello sviluppo della rivista creando un rete mondiale di corrispondenti.
Crane nel 1956 diventa primo direttore del Chemical Abstracts Service (CAS) con la trasformazione dell’organizzazione in una divisione operativa dell’ACS. Nel 1965 viene introdotto il CAS Chemical Registry System. Il conseguente uso del CAS Registry System, per identificare le sostanze, scongiura l’uso di termini spesso ambigui che si stava diffondendo. I chimici potevano contare su una informazione precisa, utile sia per la ricerca che per evitare pericoli per la salute e l’ambiente. Nel 1968 inizia l’uso dei nastri magnetici per registrare i dati e le informazioni disponibili. Il 1980 viene adottato il “CAS on line” per mettere a disposizione dei ricercatori il CAS Registry database. Il 1983 l’ACS e la FIZ (8) sottoscrivono un accordo per approntare STN (9), che diventa operativo l’anno successivo. Il 1995 viene introdotto lo SciFinder uno strumento che rende possibile l’accesso diretto ai CAS database.
Lo sviluppo e i successi dell’ACS sono inarrestabili. Per dare un’idea delle sue dimensioni e del lavoro di informazione svolto nel corso del 20° secolo, in pratica fino al 1994, basta ricordare che esso si avvale di circa 160 mila collaboratori o meglio recensori volontari (10), distribuiti in tutto il mondo, mentre presso la sede sono occupati quasi 2000 persone. Fra i suoi editori e autori si annoverano ben 200 premi Nobel. Pubblica 39 riviste scientifiche. Fino al 2010 ha raccolto e riportato più di 27 milioni di estratti di articoli scientifici. Alla fine del 2009 il CAS ha annunciato di aver registrato nel CAS Registry la 50 milionesima molecola, una nuova “arilmetilidene eterociclica” avente proprietà analgesiche (11).
Merci e codici
Nel corso del 20° secolo un gran numero di nuove molecole, fra quelle scoperte e sintetizzate, viene utilizzato per produrre merci di ogni genere (prodotti farmaceutici, vernici, pesticidi, erbicidi, tessuti, oli lubrificanti, ecc.) che vengono immesse sui mercati spesso senza un’adeguata precedente sperimentazione, circa la loro innocuità per la salute umana e l’ambiente. Alcuni di questi provocano disastri (12), altri ancora si rivelano pericolosi a lungo termine per l’ambiente e la salute (13). Sorge ancora una volta la necessità di dover individuare rapidamente e con precisione le caratteristiche di queste nuove merci, onde poter predisporre con cura le modalità del loro trasporto, della loro gestione, gli interventi da adottare in caso di incidenti.
Appare evidente che l’unica via percorribile è quella di contrassegnare ogni singolo prodotto con un codice da utilizzare in caso di necessità per collegare lo stesso ad una scheda contenente tutte le informazioni necessarie (modalità di stivaggio, trasporto, tipi di interventi in caso di incidenti, ecc.). Tale esigenza è fortemente sentita per prima nel settore dei trasporti marittimi ove a partire dagli anni ’50 si era verificata una serie di disastri provocati da alcune merci durante la navigazione (14). Un apposito organismo dell’ONU si pone al lavoro e in breve appronta un volume a schede mobili, noto come Blu Book, riportanti le modalità di movimentazione e stivaggio delle merci da trasportare. Modalità che tutti i comandanti di navi mercantili devono osservare, pena la perdita della copertura assicurativa prestata dal “P&I Club” di Londra o da altre assicuratrici. Seguono volumi analoghi per il trasporto via ferrovie, via terra e via aerea (15).
Per quanto poi attiene la gestione in generale dei prodotti chimici, con lo scopo di ridurre i pericoli per l’ambiente e la salute umana, in questi ultimi anni vengono emanate numerose disposizioni sia a livello ONU che UE, riguardanti le modalità di registrazione, classificazione ed etichettatura degli stessi. Poiché dette norme non sempre sono coerenti fra di loro, si sente la necessità di intervenire ancora con lo scopo di armonizzare e aggiornare le stesse (16). In sede ONU sotto la spinta delle decisioni approvate in occasione della conferenza delle NU, su Ambiente e Sviluppo tenuta a Rio de Janeiro il 1992, viene elaborato il sistema GHS (17) per la gestione di tali sostanze. In Europa nasce il regolamento 1907/2006 (REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), poi completato con il regolamento n. 1272/2008, (CLP – Classificazione, Labelling, Packaging), in vigore dal 20 gennaio 2009 (GUUE L 353/2008). I regolamenti REACH e CLP, affiancati, costituiscono ora il quadro normativo di riferimento per tutti gli aspetti concernenti le sostanze chimiche, sia tal quali, che contenute all’interno di miscele o merci. In essi grande attenzione viene posta all’identificazione delle sostanze, con il ricorso a vari tipi di codici (Numero di presentazione, Numero indice, Numero CE – EINECS e ELINCS, CAS e altri). Altri codici vengono usati per indicare l’etichettatura, le categorie di pericolo, le avvertenze, ecc.
Tutte le merci, dunque, prima o poi diventano rifiuti. E rifiuti si producono anche durante i processi produttivi. Nasce di conseguenza la necessità di intervenire anche sui rifiuti per attribuire loro precise denominazioni e codici inequivocabili onde seguire le varie fasi della loro gestione, sempre con lo scopo di scongiurare danni all’ambiente e alla salute delle persone.
Rifiuti
A partire dalla fine degli anni ’70 in Europa, ma anche negli Stati del Nord America, esplode una frenetica attività legislativa per fronteggiare i crescenti problemi provocati dall’inquinamento ambientale. L’aumento delle popolazioni, l’industrializzazione spesso selvaggia sulla spinta dell’aumento dei consumi, influiscono sempre più sull’ambiente, danneggiando spesso in maniera irreversibile la qualità dell’aria, delle acque e del suolo. Sulle riviste scientifiche, ma anche sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione, appaiono termini e concetti spesso nuovi, mai uditi in precedenza dall’uomo comune non addetto ai lavori, quali diossina, PCB, piogge acide, eutrofizzazione, metilmercurio, esaclorofene, talidomide, ecc. E dagli USA arrivano libri che descrivono fenomeni ancora più allarmanti: primavere silenziose, il cibo che uccide, ecc. Per combattere o almeno contrastare il progressivo peggioramento dell’ambiente si ricorre allo strumento più semplice ovvero a quello giuridico con l’adozione di norme denominate di “comando e controllo”. Sarebbe troppo lungo ricordare il fiume di norme emanate in quegli anni, nell’ultimo ventennio del 20° Secolo, sia in Europa che nel Nord America e nei paesi più industrializzati dell’estremo oriente. Sta di fatto che all’inizio del terzo millennio si comincia a notare che nonostante le norme e le sanzioni connesse, il peggioramento dell’ambiente continua inesorabile insieme all’inarrestabile crescita delle popolazioni e all’eccessiva proliferazione di norme e regolamenti. Lo strumento giuridico non solo si dimostra insufficiente ma, se utilizzato male, addirittura controproducente.
Nel nostro paese, nell’ultimo ventennio del 20° secolo, sulla scia dell’allarme lanciato dagli studiosi e dagli organi di informazione in genere, l’attività legislativa anche spinta da norme europee pubblicate a getto continuo, diventa frenetica, con norme spesso poco chiare e in contraddizione tra di loro, sicchè qualcuno arriva ad avvertire che l’ambiente muore anche per troppa attenzione. Il 2002 il Ministro dell’Ambiente pro-tempore arriva ad ammettere (18) che “troppe leggi finiscono inevitabilmente per diventare comunque inidonee al conseguimento degli obiettivi: neanche la Pubblica Amministrazione sa più come applicarle e farle rispettare”. Ammissione provocata sia “dall’iperproduzione legislativa ed eccessi burocratici”, sia dalla constatazione che “le imprese italiane (ma anche quelle degli altri paesi europei) devono compilare ogni anno 3 milioni di moduli impiegando 50 milioni di ore di lavoro e spendendo oltre 700 milioni di Euro”. Continua detto Ministro, ricordando il proliferare di “registri, formulari, moduli, albi speciali e iscrizioni farraginose, contraddittorie e sbagliate che penalizzano gli imprenditori e possono costituire anche uno stimolo alla violazione delle regole”. Non si può non convenire con queste osservazioni, solo che dopo circa 10 anni nulla è cambiato, il proliferare delle leggi continua e quelle errate precedenti non vengono migliorate. A rimanere immutato è il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che riporta i codici dei rifiuti. Codici che sulla carta dovevano semplificare la vita degli operatori (forze di polizia, produttori di rifiuti, pubblici amministratori, ecc.), ma che in realtà hanno accresciuto la confusione e il lavoro di chi è costretto ad utilizzarli. Vediamo il perché, non prima di aver sottolineato che l’ambiente è l’unico settore ove l’introduzione di codici abbia peggiorato la situazione precedente, accrescendo incertezze e dubbi.
I CER
L’elenco dei rifiuti contrassegnati da un codice nasce nel lontano 1994, con la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 94/3/CEE (19), seguita subito dopo dalla decisione n. 94/904/CEE relativa all’elenco dei rifiuti pericolosi (20), con lo scopo di attribuire ad ogni fattispecie un codice, da riportare su tutti i documenti riguardanti le varie fasi della loro gestione: stoccaggio, trasporto, recupero o smaltimento. Entrambe queste decisioni entrano nella legislazione italiana come allegato A, punto 2 (relativo al Catalogo Europeo dei Rifiuti) e allegato D (relativo ai codici dei rifiuti pericolosi) al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Quest’ultimo, che attua le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi, sostituendo il DPR n. 915/82, non ha lasciato un buon ricordo (21) anche perché rimandava per la risoluzione di molti problemi a regolamenti futuri che non sono mai stati emessi. Problemi mai risolti nemmeno dal decreto successivo (D. Lgs. n. 152/06), noto come Codice dell’ambiente.
Si legge nell’allegato A, punto 2 del D. Lgs. n. 22/97, che il “Catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo scopo il CER dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti…”. Gli scopi del CER quindi dovevano essere quelli del miglioramento di tutte le attività di gestione dei rifiuti oltre a consentire l’elaborazione di statistiche a livello comunitario. Vedremo come questi ambiziosi propositi siano stati in gran parte disattesi. Già la partenza non è delle migliori. Gli interessati infatti non fanno in tempo a capire i meccanismi necessari per l’utilizzo dei CER che l’elenco viene profondamente modificato per effetto di un’altra decisione della Commissione della CEE, la n. 2000/532/CE (22) che propone un nuovo catalogo noto come “CER 2000”, in sostituzione del precedente. Col CER 2000 si aboliscono 280 codici presenti nel precedente e si introducono 470 nuovi codici, con grande costernazione degli interessati, specie dei produttori o detentori di rifiuti che si sono trovati nella necessità di modificare i codici precedenti sia per compilare registri di carico e scarico, sia i MUD, sia i formulari di identificazione e, soprattutto, di accertare se fra i rifiuti gestiti vi erano quelli da riclassificare come pericolosi. Le aziende che avevano poi come attività la gestione dei rifiuti hanno dovuto anche modificare l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali (23).
L’individuazione del codice da attribuire a un rifiuto in molti casi non è semplice ed è ancora più difficoltoso, in alcuni casi, capire se si tratta di rifiuto pericoloso o meno. Tralasciamo quest’ultimo aspetto perché esuleremmo dagli scopi della presente nota, per dare un’occhiata all’iter da seguire per individuare i codici e le lacune, errori, incongruenze presenti nel catalogo. Vogliamo però soffermarci sul confine (del tutto inutile) posto al Catalogo che è designato per l’appunto “Europeo”. Come dire che non si è interessati ai rifiuti, o alle merci che poi diventano rifiuti, prodotti o provenienti dagli USA, dalla Cina e così via. Ma non è così perché il legislatore affida ai produttori o ai possessori, che possono essere cinesi, indiani, ecc., l’incarico di individuare il codice. Ma allora perché Europeo?
La conformazione del Catalogo e l’attribuzione di un codice
L’attribuzione di un codice ad un rifiuto, navigando nel Catalogo, è compito che spetta, come accennato, al produttore o in mancanza al detentore dello stesso. Nessuno può inventare un nuovo codice che non sia previsto dal Catalogo che per sua natura è impostato sulla presunzione della conoscenza dei cicli produttivi di tutte le merci fabbricate nel mondo. Il fatto che si tratta di una presunzione non è sfuggito agli estensori del Catalogo che sono corsi ai ripari introducendo codici factotum che, come vedremo fra breve, sono quelli che terminano con “99”.
I codici che contrassegnano i rifiuti elencati nel Catalogo sono dunque formati da tre coppie di numeri. La prima che va da 01 a 20 rappresenta il capitolo e indica la fonte dalla quale si genera il rifiuto o, meglio, per alcuni tipi, il ciclo produttivo. Ma non sempre. Seguono questa logica i capitoli che vanno da 01 a 12 e da 17 a 20. Chissà perché il salto da 12 a 17. Il produttore di rifiuti per individuare i codici relativi ai propri rifiuti deve iniziare la ricerca in questi capitoli. Se il lavoro è infruttuoso deve esaminare i capitoli 13, 14 e 15 che invece sono collegati ad alcuni tipi di rifiuti (oli esausti, solventi, refrigeranti, imballaggi, ecc.). Vi è infine un capitolo “tampone” salva elenchi, il 16, a cui si deve ricorrere quando non si riesce a codificare il rifiuto utilizzando tutti gli altri capitoli: si tratta di veicoli fuori uso, scarti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, prodotti fuori specifiche, esplosivi, catalizzatori, ecc. Vengono elencati a caso senza seguire alcun ordine. Anche le fonti dei rifiuti che vengono riportati nei vari capitoli non sono ordinati, ma vengono elencati a caso, sicchè si deve procedere con calma esaminandoli tutti. Queste sono le istruzioni che si trovano nell’introduzione dell’allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/06, prima citato.
Le altre due coppie di numeri indicano all’interno di ciascun capitolo il particolare tipo di rifiuto. Ma non bisogna farsi troppe illusioni, perché le indicazioni sono per lo più generiche. Per esempio all’interno del capitolo 02 (Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamenti e preparazione di alimenti) col codice 020100 troviamo l’indicazione “rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca” del tutto identico a quanto indicato nel capitolo (salvo quelli derivanti dal trattamento e preparazione di alimenti) sicchè diventano del tutto superflui i codici successivi, visto che qualsiasi rifiuto prodotto dalle attività citate può essere codificato col 020100. Non è chiaro poi quali sono i rifiuti derivanti dalla caccia. Forse si tratta dei bossoli che molti cacciatori abbandonano nei boschi. Andrebbero raccolti dallo stesso cacciatore e indicati col detto codice se portati allo smaltimento. In realtà spesso vengono raccolti e riutilizzati dagli stessi, ma in tal caso non si tratta di rifiuti. E che dire dei codici 020102 e 020202 che indicano gli “scarti dei tessuti animali”? Probabilmente il legislatore voleva richiamare alcuni tipi di SOA (Sottoprodotti di Origine Animale), forse le pelli, i muscoli, il grasso e pochi altri. Ma proprio questi raramente diventano rifiuti in quanto trovano specifiche utilizzazioni. E perché non indicare anche gli altri tipi di SOA (ossa, sangue, intestini, stomaci, polmoni, ghiandole, ecc.) disciplinati da apposite norme (24) e quindi sottratti generalmente alla normativa dei rifiuti? Si nutre il sospetto che coloro che hanno approntato le liste del CER ignoravano del tutto l’esistenza dei SOA.
Ma vi sono altre osservazioni che accrescono ulteriormente i sospetti circa la superficialità se non ignoranza di coloro che si sono occupati della formulazione dei CER. I codici 16 04 (seguiti da 01, oppure 02, oppure 03) si riferiscono agli esplosivi di scarto, i quali non dovrebbero essere interessati dalla disciplina dei rifiuti in quanto regolamentati da precise norme (D. Lgs. 7/1997di recepimento della direttiva 93/15/CEE, il decreto n. 272/2002 regolamento di esecuzione del D. Lgs. 7/1997, D. Lgs. 58/2010 di recepimento della direttiva 2007/23/CE) e dal TULPS per le parti ancora in vigore (25). Si tratta di codici asteriscati che indicano quindi la pericolosità del rifiuto. Con molta buona volontà può essere utilizzato solo il codice 16 01 10 quando si tratta degli “air bag” delle automobili fuori uso, purchè non venga isolata la carica esplosiva. Si ricorda a questo proposito che gli esplosivi sono già contraddistinti da codici: numero di identificazione e codice di classificazione (art. 19 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272). Le cariche esplosive degli air bag per esempio sono classificati (secondo l’art. 82 del TULPS come modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 272/2002) esplosivi del gruppo E (numero di identificazione 0084 o meglio 0503).
Esaminando altri codici, si incontra il 061304 che si riferisce ai rifiuti derivanti dalla lavorazione dell’amianto. Si badi rifiuti non contenenti amianto ma quelli prodotti dalla lavorazione (per esempio quando si producevano tessuti ininfiammabili). Altri codici indicano i rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento (101309 e 101310). E’ inutile ricordare che la fabbricazione di oggetti contenenti amianto è stata proibita in Italia dalla legge n. 257/1992 (G.U. Serie Generale n. 87/1992) e successivamente da una serie di regolamenti dell’UE.
Potremmo indicare altre incongruenze, dimenticanze, errori nell’attribuzione dei codici ma sembra più utile soffermarsi nell’impostazione generale del catalogo. Il criterio di ripartizione dei capitoli, come indicato, oltre a presentare una illogica successione, provocata dal criterio “della provenienza” utilizzato, comporta anche la necessità di ripetere in più capitoli gli stessi rifiuti. Per esempio i metalli ferrosi si ritrovano sotto i capitoli 12, 16, 17, 19 (stranamente non si ritrovano fra i rifiuti urbani, nel capitolo 20). E queste ripetizioni (che si ritrovano anche per altri materiali: carte e cartoni, plastiche, bitumi, ecc.) farebbero supporre assurdamente che il ferro che si trova come rifiuto della lavorazione di superfici metalliche sarebbe diverso da quello derivante dai veicoli fuori uso o dalle demolizioni di costruzioni. Detta ubiquità può provocare e provoca nell’interessato la necessità di scegliere fra più codici, quando è incerta l’individuazione del capitolo. In altri casi sarà costretto ad utilizzare codici diversi per lo stesso tipo di rifiuti. Un’impresa autorizzata alla raccolta dei rifiuti, per esempio, per codificare i rifiuti da imballaggi in carta e cartone dovrà usare il codice 150101 se gli stessi vengono raccolti presso un ipermercato (o come raccolta differenziata nel comuni) o il codice 200101 se raccolti da una pubblica piazza o via. Naturalmente per decidere deve controllare se detti rifiuti derivano da imballaggi o meno.
Il capitolo 20 fa comunque sorgere altri dubbi e incertezze. Nelle intenzioni del legislatore dovrebbe servire per codificare solo i rifiuti urbani (quelli prodotti dalle abitazioni e dallo spazzamento delle strade, inclusi quelli derivanti dalla raccolta differenziata, purchè non derivanti da imballaggi aggiungiamo noi). Consegue che i codici da 01 a 19 si riferiscono ai rifiuti speciali che sono quelli prodotti da attività produttive di qualsiasi tipo. C’è però una complicazione: fra i rifiuti urbani il legislatore, nel D. Lgs n. 152/06, così come nelle leggi precedenti, comprende anche “i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche…” (art. 184, comma 2, punto d). Ne deriva che se un rifiuto speciale contrassegnato con un codice (da 01…. a 19….), in dipendenza dell’attività produttiva (o delle caratteristiche possedute), viene abbandonato su una pubblica via, il suo codice cambia per assumerne un altro fra quelli compresi nel capitolo 20, se lo si trova. Dunque il rifiuto è sempre quello ma il codice cambia secondo le circostanze o il luogo in cui si trova. E’ come se un motore, una rivoltella, un libro dovessero assumere codici diversi secondo il luogo in cui si trovano…
A complicare ulteriormente le cose spesso intervengono circolari del Ministero dell’Ambiente che cercano di interpretare alcuni codici del catalogo, nel tentativo di aiutare i funzionari della PA addetti ai controlli o coinvolti per altri motivi (26). Per le siringhe abbandonate in luoghi pubblici dai tossico dipendenti, una circolare ministeriale (27) indica l’utilizzo del codice 180103* (“rifiuti pericolosi che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari”). Trattandosi però di rifiuti urbani il codice dovrebbe essere individuato fra quelli del capitolo 20 ove però non vi è traccia, salvo che non si voglia utilizzare quello terminante con la coppia “…99”. Codici utili per ogni evenienza.
Ritornando al produttore o possessore interessato ad individuare il codice adatto per indicare i propri rifiuti, se la ricerca è infruttuosa, può dunque ricorrere ad un codice che termina con la coppia 99, presente in tutti i capitoli, contrassegnati con la dicitura “rifiuti non specificati altrimenti”. Al momento dell’utilizzo detta dicitura va sostituita con il nome attribuito al rifiuto dal produttore (o detentore) che il legislatore evidentemente non ha previsto. Questi codici presenti nel catalogo sono molto numerosi, circa 70 e testimoniano il sospetto da parte di coloro che hanno approntato i codici, di aver omesso o dimenticato molti rifiuti. E’ superfluo far notare che il ricorso al codice terminante col 99, scrivendo a fianco il nome del rifiuto, toglie il fine e l’utilità del sistema di codificazione che è quello di evitare descrizioni con le ambiguità connesse.
Conclusioni
Anche un semplice esame dei codici riportati nel catalogo, pone in evidenza una lunga serie di omissioni, incongruenze, errori dovuti probabilmente all’assenza, nelle commissioni o uffici che si sono occupati della loro elaborazione, di competenze idonee (quali quelle possedute da docenti universitari di Tecnologie dei cicli produttivi, da ingegneri industriali con idonee esperienze, ecc.) a fronteggiare le complesse problematiche di individuazione derivanti dal composito universo dei rifiuti, tra l’altro in continua evoluzione.
Il sistema utilizzato per codificare i rifiuti, organizzato per lo più secondo la fonte di provenienza (cosiddetto criterio “derivativo”), non è condivisibile per il semplice motivo che porta a doppioni o ripetizioni dello stesso rifiuto prodotto da diverse attività produttive, con conseguente confusione e incertezze. Il ricorso, in aggiunta, ai codici dei capitoli 13 – 16 (criterio “nominale”) è la prova più evidente del fallimento o almeno dell’insufficienza del criterio derivativo. La necessità di utilizzare una codificazione semplice ed efficiente non è da trascurare. Gli agenti del NOE o di altre forze di polizia quando fermano un autotreno carico di rifiuti si avvalgono principalmente dalle indicazioni dei CER per controllare il carico e i documenti connessi di trasporto.
Infine, nel mentre era prevista una ovvia revisione periodica dei codici per i necessari aggiornamenti, occorre registrare che l’elenco attualmente in vigore, risalente al 2000 non è stato più aggiornato. Forse anche per questo gli interessati ricorrono sempre più frequentemente ai codici con terminali “99” di cui si è detto.
Riferimenti
1. L’ISBN (International Standard Book Number), come è noto, è un codice formato, dal 1 gennaio 2007, da 13 cifre (prima era di 10 cifre) suddivise in 5 parti da trattini di divisione, che identifica a livello internazionale un titolo di un determinato editore. Da un ISBN si può generare un codice a barre da utilizzare per la lettura ottica. Per i periodici si usa l’ISSN (International Standard Serial Number) per identificare la testata. Per le opere musicali nella loro interezza si usa l’ISWC (alle parti si attribuiscono altri codici. Per esempio agli spartiti l’ISMN, a una registrazione video un ISAN, ecc.). Per le registrazioni sonori si usa l’ISRC. Per identificare i prodotti digitali come i file di testo, di immagini, musicali ed audiovisivi si utilizza il DOI (Digital Object Identifier), mentre le risorse su internet si identificano con l’URN (Uniform Resource Names).
2. Convenzionalmente il passaggio viene fatto coincidere con la pubblicazione, nel 1661, del famoso libro di Boyle (1627-1691), The Sceptical Chymist, considerato come l’atto di morte dell’alchimia. A chi vuole saperne di più e in fretta sull’alchimia si consiglia il bellissimo libro di Holmyard E. J., Storia dell’alchimia, Biblioteca Sansoni, Firenze, 1959.
3. Mendeleev D. I. (1834-1907) pubblica la sua prima tavola periodica nel 1869, affermando che “le proprietà degli elementi variano con cadenza periodica all’aumentare della massa atomica”. Su questo scienziato, sulla sua attività scientifica e sulle sue vicende personali, sono state scritte migliaia di pagine. In Russia è considerato un eroe nazionale. Nella metropolitana di Mosca vi è una stazione a lui intitolata facilmente individuabile oltre che dal nome anche dai lampadari a forma di molecole.
4. L’International Union of Pure and Applied Chemistry nasce il 1919 ad opera di un gruppo di chimici provenienti da diverse industrie e università che avevano notato la necessità di adottare a livello internazionale, metodi standard per pesare, misurare, denominare i composti chimici già noti e quelli che si andavano sintetizzando. A questa associazione scientifica, internazionale e non governativa, aderiscono 45 organizzazioni di nazioni diverse oltre ad altre 20 collegate in varie maniere alle prime. Collaborano oltre 1000 chimici di tutto il mondo, suddivisi in 8 divisioni a loro volta formati da vari comitati. Nel tempo i settori di interesse dello IUPAC si sono ampliati fino a comprendere lo studio degli impatti socio-politici della chimica (disponibilità di materie prime, la chimica degli alimenti e le problematiche ambientali). Attualmente lo IUPAC cura anche la pubblicazione di una serie di libri nota come “Nomenclature books series” o “Color books” (Compendium of Chemical Terminology – Gold Book, Nomenclature of Inorganic Chemistry – Red Book, ecc.).
5. Il primo Congresso internazionale dei chimici, organizzato nel 1860 a Karlsruhe da Kekulé e Wurtz aveva come scopo quello di definire alcune “nozioni chimiche importanti – come quelle che sono espresse dalle parole – atomo, molecola, equivalente, atomo-basico. Esame della questione degli equivalenti e delle formule chimiche. Stabilimento d’una notazione o nomenclatura uniforme”.
6. Noyes A. A. era un professore di Chimica-fisica al MIT (Massachusetts Institute of Tecnology – USA) e la Review era all’inizio un supplemento del Technology Quarterly del MIT.
7. Per maggiori notizie si rimanda a Willstätter R. (1929), “Zue under des Chemischen Zentralblattes”, Angev. Chem., 42: 1049; Weisker C. (1973), “Das Chemische Zentralblatt – ein Nachruf”, Chemische Berichte, 106.
8. Uno dei principali enti internazionali per la fornitura di informazioni scientifiche e servizi (nel settore dei brevetti, della ricerca, dell’innovazione, ecc).
9. Un network on line internazionale che fornisce database e l’accesso alle pubblicazioni scientifiche, alla letteratura ufficiale, ai brevetti, informazioni sulle strutture, sequenze e proprietà dei prodotti e altri dati.
10. Il ricorso alle collaborazioni volontarie cessa nel 1994 sostituito da redattori professionisti stipendiati.
11. Per maggiori notizie rimandiamo a Leoci B. e Ruberti M., La nomenclatura e la codificazione degli elementi, dei composti, delle merci e dei rifiuti: luci e ombre, in Atti del convegno “I sistemi di gestione ambientale per lo sviluppo eco-sostenibile del territorio”, Università di Sassari, Alghero-Isola dell’Asinara, 24 – 25 giugno 2010.
12. Sono ben noti i disastri provocati dalla talidomite, dal borotalco all’esaclorofene, del metilmercurio, dalla diossina e da tanti altri composti imprudentemente immessi nei prodotti commerciali o nell’ambiente.
13. Fra i tanti basti ricordare il DDT, i PCB, l’amianto, che pure si erano dimostrati molto utili per diversi usi.
14. Si veda Ruberti M. e Leoci B. (2009), Una merce pericolosa da trasportare: l’ipoclorito di calcio, in Atti del XXIV Congresso Nazionale delle Scienze Merceologiche, Torino/Alba 23 – 25 giugno 2009.
15. Ruberti M. e Mappa G. (2009), I principali riferimenti normativi internazionali per il trasporto delle merci pericolose, in Atti del XXIV Congresso Nazionale delle Scienze Merceologiche, Torino/Alba 23 – 25 giugno 2009.
16. Massari S. e Ruberti M. (2009), L’armonizzazione internazionale della registrazione, classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. Conseguenze per l’Italia, in Atti del XXIV Congresso Nazionale delle Scienze Merceologiche, Torino/Alba 23 – 25 giugno 2009.
17. ONU, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, New York and Geneva, 2003, ST/SG/AC.10/30. Aggiornato al 2007.
18. Si legga la presentazione a “La nuova disciplina e classificazione dei rifiuti, CER 2002” dell’Unioncamere e CONAI, Edizioni Hyper, Venezia, 2002.
19. Adottata a seguito dell’art. 1, lettera A della direttiva n. 75/442/CEE, modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.
20. Adottata in base all’art. 1, paragrafo 4 della direttiva n. 91/689/CEE.
21. Subito dopo la pubblicazione battezzato, dall’arguzia partenopea, come il decreto dei pazzi, visto che il
22, nella Cabala Napoletana è appunto il numero dei pazzi.
22. A sua volta modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.
23. Quest’Albo ha cambiato nome diverse volte da quando è stato istituito (con legge 29 ottobre 1987, n. 441). Attualmente si chiama Albo dei Gestori Ambientali. Le ditte per poter esercitare come attività la raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere iscritti in questo Albo.
24. In Italia il D. Lgs. 1 ottobre 2012, No 186, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera” (G.U. No 255 del 31 ottobre 2012). In Europa la Council Directive n. 1774/2002 (attualmente Council Directive n. 1069/2009, in vigore dal 4 Marzo 2011 e il Regolamento EU n. 142/2011).
25. Per maggiori notizie si rimanda a Cinardi A. (2012), Fuochi pirotecnici ed esplosivi da mina, EPC Editore, Roma.
26. Il Ministero dell’Ambiente o meglio l’Albo dei gestori ambientali è intervenuto varie volte per indicare le modalità di utilizzo di alcuni codici (per es. circolare n. 8388 del 22 dicembre 1999, n. 7665 del 15 dicembre 2000, n. 2937 del 22 aprile 2003, n. 4670 del 29 luglio 2004, n. 1175 del 29 luglio 2005, n. 1464 del 16 luglio 2009, n. 95 del 24 gennaio 2012, ecc.) finendo spesso col confondere la precisa distinzione imposta dal catalogo fra i rifiuti speciali e quelli urbani.
27. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, delibera 7665 del 15 dicembre 2000.
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